I vari tipi di armi
Con il termine armi la legge si riferisce a:
Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai portarli.
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.
Armi da sparo: fucili, pistole, lanciarazzi, sia a polvere da sparo che ad aria o a gas compressi. Si distinguono giuridicamente in:
A. da guerra o comuni: Sono comuni tutte quelle non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum; non esistono revolver da guerra.
A. comuni sportive: quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.
A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono da caccia i calibri 6 e 9 mm Flobert. Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi, ma si consiglia di ridurli anch'essi a due.
Anche moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia.
Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea e trattato di Schengen).
A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.
A. antiche: quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga presente che:
- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);
- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette repliche). Per alcuni tutte le armi a retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite dopo il 1890, sono repliche, ma è tesi irrazionale.
Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denunzia.
Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!
Armi liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa od a gas, di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova. Non sono armi proprie ai fini della legge penale, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico; si può sparare in un giardino ben recintato. È vietato ovviamente cacciare con esse.
Strumenti atti ad offendere: non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro.
Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.
Non sono armi: le balestre, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non affilate o appuntite, sono da considerarsi strumenti sportivi quindi di libera vendita e detenzione, l'uso è consentito nei soli spazi chiusi al pubblico con adeguate misure di sicurezza verso terzi.
(Fonte: earmi.it)
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